RISCHIO BIOLOGICO – CORONAVIRUS
Titolo X D.Lgs 81/08
Conformemente a quanto stabilito dall’art. 43 D.lgs. 81/08 e dal D.M. 10 marzo 1998, il datore di lavoro ha l’obbligo di valutare tutti i rischi presenti in azienda e nominare i lavoratori addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio; il numero di tali addetti e la loro formazione devono essere rapportati alle caratteristiche specifiche dell’azienda …
ADDETTO ANTINCENDIO E GESTIONE DELL’EMERGENZA PER ATTIVITA’ A MEDIO RISCHIO Leggi altro »
Art. 43 Decreto Legislativo 81/08 –
Allegato IX del D.M. 10/03/1998
Art. 2 D.Lgs 81/08 – Accordo Stato Regione 21/12/2011
Art. 2 D.Lgs 81/08 – Accordo Stato Regione 21/12/2011
Art. 2 D.Lgs 81/08 – Accordo Stato Regione 21/12/2011
Art. 2 D.Lgs 81/08 – Accordo Stato Regione 21/12/2011
Art. 2 D.Lgs 81/08 – Accordo Stato Regione 21/12/2011
Art. 34 D.Lgs 81/08
Accordo Stato Regioni 21/12/2011
Art. 32 del D.Lgs 81/08
Accordo Stato Regioni 7/7/2016